L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione del 17 giugno 2010, ha presentato alcune osservazioni in merito alle norme in materia di commercio contenute nella legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, come modificata dalla legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4. Nella segnalazione l’Autorità sottolinea che alcune disposizioni della legge in questione, nel dare applicazione alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 114/98 e nella legge n. 248/06, appaiono presentare profili di contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, di cui alla legge n. 287/90, perché favoriscono la cristallizzazione degli assetti esistenti ed arrestano in modo artificioso l’evoluzione dell’offerta nel settore commerciale. In particolare, l’Autorità evidenzia la portata potenzialmente restrittiva della concorrenza delle norme relative alla classificazione dei punti vendita, in quanto le definizioni di strutture di vendita medie e grandi, fornite dalla normativa provinciale, corrispondono a punti vendita di dimensioni inferiori rispetto alla medesima classificazione contenuta nel D.Lgs 114/1998 e richiamata dal D.L. n. 223/06, convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006. Secondo l’AGCM questo implica che l’apertura o l’ampliamento di tali punti vendita sono soggetti ad oneri maggiori rispetto a quelli cui sarebbero sottoposti tenuto conto dei limiti dimensionali fissati dal menzionato decreto. A tale proposito l’Antitrust ricorda che sulla base della normativa dettata dal D.Lgs 114/1998, l’apertura delle medie strutture di vendita è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio e l’apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata, invece, al rilascio dell’autorizzazione del Comune competente per territorio mediante Conferenza di servizi. L’Autorità Garante, pur condividendo le osservazioni della Provincia in merito al particolare contesto ambientale e demografico del territorio trentino, sostiene che l’introduzione di un tetto predeterminato e rigido all’apertura di nuovi punti vendita indipendentemente dalla loro effettiva localizzazione, che si pone in contrasto con la legislazione nazionale in materia di commercio, appare costituire una barriera all’entrata che non trova giustificazione. L’Antitrust segnala, inoltre, che la disposizione appare porsi in contrasto anche con i criteri indicati dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con particolare riferimento al principio di proporzionalità.
X Rapp. Legislazione | Nunzio Bibbò |
“Noi Credevamo” | Iniziativa ADM |
ANCD :: Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti :: 00161 Roma :: Via A. Guattani 9 :: T (+39) 06 4403 689 :: F (+39) 06 4425 2780 :: ancd@ancd.it :: Codice fiscale 96148320581