Il Tar Lazio, con ordinanza depositata il 15 marzo 2013, ha rinviato la definizione della materia sui costi minimi della sicurezza alla Corte di Giustizia Europea. Il giudice amministrativo ha ritenuto di disporre un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte al fine di chiarire se le disposizioni - in materia di libertà della concorrenza e di stabilimento, di libera circolazione delle imprese e dei servizi - siano compatibili con il regime di fissazione dei costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, definiti con l’art. 83 bis del d.l. 112/2008.
Il Tribunale amministrativo rileva come la norma italiana, nel fissare in maniera autoritativa costi minimi di esercizio, sottragga alla libera dinamica del mercato la determinazione di un elemento fondamentale costitutivo del prezzo contrattuale.
A tale proposito, il giudice amministrativo sottolinea come la limitazione della libera determinazione del prezzo rischi di configurarsi come una tra le violazioni più gravi del diritto della concorrenza, considerata la particolare importanza del prezzo quale strumento di competizione concorrenziale fra le imprese.
La determinazione artificiosa dei corrispettivi, sempre a parere del TAR Lazio, può evidenziare la violazione delle regole della concorrenza in qualunque modalità essa sia posta in essere, anche quando si sostanzi nella fissazione di un prezzo di base o di una componente del prezzo complessivo, potendo ostacolare o addirittura escludere del tutto il ribasso autonomo da parte delle singole imprese, con conseguente pregiudizio per i consumatori finali.
Nel rimarcare come la realizzazione di maggiori utili di impresa, assicurati dalla fissazione autoritativa di costi minimi di esercizio, non sia direttamente e necessariamente strumentale rispetto al fine perseguito della sicurezza stradale, il Tribunale Amministrativo del Lazio evidenzia come la norma che ha introdotto i costi minimi non costituisce neanche misura astrattamente idonea a garantire la sicurezza, se non in stretta correlazione con l'adozione di altre misure di sicurezza.
X Rapp. Legislazione | Nunzio Bibbò |
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